Statuto
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Statuto

Statuto dell'Associazione Culturale "Movimento Birrario Italiano – MoBI"

Costituzione, Durata, Oggetto Sociale

Art. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Movimento Birrario Italiano – MoBI". L'associazione è una organizzazione di consumatori, degustatori, appassionati e produttori non professionali (homebrewers). E' indipendente da produttori professionali (industriali o artigianali), importatori, distributori, associazioni di categoria. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - L'Associazione non ha fini di lucro.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge

Art. 3 - L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

promuovere la cultura birraria

  • promuovere la birra di qualità
  • promuovere il consumo consapevole di birra

rappresentare gli interessi dei consumatori di birra

  • promuovere l'accesso ad una ampia offerta birraria
  • incoraggiare un corretto livello dei prezzi al consumo
  • incoraggiare una informazione adeguata e trasparente sui produttori, sui metodi produttivi e sul prodotto birra

promuovere la produzione casalinga di birra (homebrewing)

  • incoraggiare lo scambio di informazioni sui metodi produttivi
  • promuovere l'accesso ad una ampia offerta di attrezzature e materie prime

favorire la crescita di degustatori consapevoli

  • incoraggiare lo scambio di informazioni riguardanti produttori e birre
  • promuovere la formazione di degustatori
  • promuovere la creazione e la crescita in Italia di realtà associative locali aventi i medesimi scopi statutari dell'Associazione

diffondere la propria attività anche attraverso

  • organizzazione di rassegne, seminari, convegni, concorsi
  • organizzazione di corsi
  • attività editoriale (periodici e testi specialistici)
  • ogni mezzo ritenuto necessario allo scopo statutario


L'associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;

Soci

Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Regolamento, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.
Possono essere soci altre associazioni locali italiane aventi scopi statutari simili a quelli dell'Associazione. Fatto salvo il caso precedente, non possono essere soci le persone giuridiche. Titolari di attività professionale di produzione o di distribuzione / commercio possono essere soci solo a titolo personale.

Art. 5 - Per essere ammessi come socio è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
-          indicare nome e cognome, data di nascita, luogo di residenza e compilare la scheda associativa;
-          dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione e l’iscrizione nel libro dei soci entro trenta giorni.
In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, al Consiglio Direttivo il quale, nel suo primo incontro, si pronuncerà in modo definitivo senza alcun obbligo di motivare la propria scelta.

Art. 6 - I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto.

Art. 7 - I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. La quota annuale associativa ha durata di 365 giorni.
La quota annuale e/o i contributi associativi straordinari sono in ogni caso intrasmissibili e non potranno mai essere rivalutati.

Art. 8 - I soci possono venire radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote straordinarie senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
I soci radiati per morositˆ potranno, dietro domanda, essere riammessi, saldando quanto da loro ancora dovuto.
I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalitˆ di cui all'art. 28 del presente Statuto.

Organi dell'Associazione

Art. 9 - Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente e il Vicepresidente
d) Il Segretario
e) Il Tesoriere
f) Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori

Art. 10 - L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci al momento della convocazione.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata via posta ordinaria o e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
Nel caso di convocazione tramite e-mail, l'ordine del giorno deve essere inserito nel corpo della mail e non come allegato.
Nel caso di Assemblea “telematica”, tenuta attraverso il forum dell'associazione, la comunicazione della convocazione deve inoltre specificare le date di inizio/chiusura della discussione e di inizio/chiusura delle votazioni.

Art. 11 - L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno
Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto finanziario annuale
- approva il preventivo finanziario per l'anno sociale
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, l'Organo di Revisione ed i Probiviri
- approva le modifiche dello Statuto
- approva i Regolamenti e le loro eventuali modifiche
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, sono a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Art. 12 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
Nel caso di Assemblea “telematica”:
- il numero dei soci considerati “presenti in assemblea” è dato dal numero dei voti espressi dai soci aventi diritto
- la durata complessiva viene fissata in relazione al numero e complessità degli argomenti posti all’ordine del giorno e comunque in modo da garantire ai soci, data la loro non contemporanea presenza in un unico luogo, di esprimersi, discutere e votare con sufficiente tranquillità. La durata minima dell’assemblea non può comunque essere inferiore a 10 giorni correnti, di cui 5 dedicati alla discussione
- se non sono esauriti tutti i punti in discussione il Presidente può prorogare la durata dell'assemblea, sia nella fase di discussione che di votazione.

Art. 13 Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di ogni associato, di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile. Non è ammessa la rappresentanza o il voto per delega.
Nel caso di Assemblea “telematica”, le votazioni possono essere attivate sullo stesso forum o ricorrendo ad una piattaforma elettronica disponibile in rete espressamente dedicata allo scopo.
Il voto è espresso con modalità che assicurano l'accertamento del diritto al voto, l’univocità di ciascun partecipante e la segretezza del voto espresso.
A chiusura della votazione, il Segretario predispone il verbale, contenente la sintesi degli argomenti trattati, i risultati delle votazioni e le decisioni prese. Il verbale dell’assemblea è messo a disposizione degli associati sul forum.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da sei consiglieri, che sono eletti fra i soci dall'Assemblea, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il metodo di votazione adottato è quello a maggioranza; in caso di parità, è decisivo il parere del Presidente.
In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella graduatoria risultante dalle votazioni precedenti. Il nuovo membro rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Nomina altresì il Tesoriere, scelto tra i soci.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ancorchè senza diritto di voto se non membro del Consiglio stesso.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva i rendiconti finanziari ed i preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione e la radiazione dei Soci;
- determina l'ammontare delle quote annuali associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Le riunioni e le deliberazioni sono fatte constatare da verbale, redatto su apposito libro, sottoscritto dal Presidente.

Art. 16 - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
Egli convoca e presiede le assemblee dei soci e le attività del Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 17 - Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nel compimento di tutti gli atti necessari per il buon andamento della vita dell'associazione ed in particolare:
- tiene aggiornata la scheda anagrafica di registrazione degli associati;
- cura la convocazione delle assemblee dei soci;
- assicura il funzionamento dei servizi di staff;
- redige i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- tiene aggiornato il Libro dei Soci, il Libro dei verbali delle assemblee dei Soci ed il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:
- cura la riscossione delle quote associative ed altri eventuali contributi secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- ha la responsabilità della cassa e provvede ai pagamenti tenendo aggiornata la contabilità ed i registri contabili e provvedendo alla conservazione della relativa documentazione;
- redige il rendiconto ed il preventivo finanziario da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
- provvede alla gestione dei beni mobili ed immobili dell’associazione e tiene aggiornato il libro dell’inventario.
Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione, previo assenso del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Tesoriere, il Segretario ne assume le funzioni, fino a nuova disposizione del Consiglio Direttivo.

Art.19 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore Unico o un Collegio dei revisori, costituito da tre membri, aventi requisiti tecnici idonei al loro compito istituzionale eletti dall'Assemblea dei soci e in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Patrimonio dell'Associazione

Art.20 - Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dalle quote annuali e contributi straordinari degli associati;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 21 - Le somme versate per le quote annuali associative e contributi straordinari non sono rimborsabili in nessun caso.

Rendiconto e Preventivo Finanziario

Art. 22 - L'esercizio sociale dura dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto finanziario riferito a ogni esercizio sociale, accompagnato dalla relazione sulla gestione, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 23 - Il rendiconto finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane a loro disposizione per le successive consultazioni.

Scioglimento dell'Associazione o del rapporto societario

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla maggioranza dei 3/4 dei soci riuniti in Assemblea validamente convocata.

Art. 25 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - La qualifica di Socio si perde, con conseguente cancellazione dal registro dei soci, per:
a) mancato rinnovo della quota associativa annuale;
b) radiazione, prevista all'art. 8);
c) dimissioni presentate al Consiglio Direttivo.
I provvedimenti di radiazione vengono pronunciati dal Consiglio Direttivo attraverso motivate deliberazioni.

Disposizioni Finali

Art. 27 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Controversie

Art. 28 - Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Marzo 2013



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO